Il nuovo decreto del Ministero dell’Interno snellisce le procedure di utilizzo degli UAS e gli attestati necessari per pilotarli

Pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 18 Agosto, il decreto ministeriale (22A04722) chiarisce alcuni punti sull’impiego dei Sistemi a pilotaggio remoto per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.

Il decreto vuole anche allinearsi alle nuove normative specifiche per i droni, redatte da EASA e completate da ENAC per l’Italia, abrogando il decreto precedente del 2016 (16A03629).

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AMBITI DI IMPIEGO DEI DRONI

Nei primi passaggi vengono specificati gli ambiti di impiego dei droni per le Forze di polizia, specificati in una Direttiva Specifica e riassunti di seguito:

  • Polizia di Stato per la sicurezza stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, di frontiera;
  • Arma dei Carabinieri per la sicurezza in materia di sanità, igiene, forestale, ambientale, agroalimentare, patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale;
  • Guardia di Finanza per la sicurezza del mare (fatto salvo i compiti assegnati alla Capitaneria di Porto), circolazione dell’euro e metodi di pagamento, funzioni di polizia economica e finanziaria;

Puoi notare come sia vasta la possibilità di impiego per coprire tutte le attività di controllo e indagine.

Si prevede quindi di codificare le modalità operative di impiego dei droni, in base ovviamente al rischio delle operazioni, congiuntamente tra i Comandi generali (per Carabinieri e Finanzieri) o Direttore Generale (Polizia di Stato) direttamente con ENAC.

IMMATRICOLAZIONE DEI DRONI

Successivamente viene descritto come questi mezzi aerei debbano essere registrati o immatricolati. Le opzioni sono:

  • Registro istituito appositamente da ciascuna forza di polizia
  • Registro disposto da ENAC (sicuramente D-Flight)
  • Registro degli aeromobili militari del Ministero della Difesa

Per quest’ultima opzione, bisogna ricordare che si applicano le regolamentazioni tecniche definite dalla DAAA (la famosa ARMAEREO). Qui puoi approfondire i requisiti richiesti.

Sicuramente, questo passaggio del decreto permette alle forze di polizia di accedere, con più semplicità, a prodotti ormai consolidati sul mercato, con prezzi più competitivi rispetto a prodotti prettamente militari. In questo articolo approfondiamo I migliori droni per la pubblica sicurezza in Europa

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QUALIFICHE PER I PILOTI

Tralasciando quindi l’opzione dei droni registrati nel registro degli aeromobili militari, che distinguono tra peso inferiore o superiore ai 20Kg, vediamo direttamente quali attestati devono possedere gli operatori di polizia per pilotare droni, usando i pesi a cui siamo abituati con il regolamento EASA.

Se l’UA ha un peso minore di 25Kg, possono pilotarlo:

  • Personale qualificato dal Centro di eccellenza APR della Aeronautica Militare (ad Amendola)
  • Personale qualificato da un Centro di Addestramento certificato ENAC

Se l’UA ha un peso maggiore o uguale a 25Kg, possono pilotarlo:

  • Personale qualificato dal Centro di eccellenza APR dell’AM
  • Personale qualificato da un Centro di Addestramento certificato ENAC

Per darvi un’idea, il corso presso il Centro di eccellenza dell’AM di Amendola per APR Micro/Mini ha una durata di circa 4 settimane; Un corso STS-01 EASA fatto presso una RE prenderebbe poco più di 2 giorni.

Per poter equiparare le due qualifiche, il corso completato presso una RE ENAC viene poi certificato dall’AM, confrontandosi con le Forze di polizia interessate.

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PROCEDURE DI DECOLLO E ATTERRAGGIO

In questa parte, il decreto indica dove è possibile decollare ed atterrare con UAS di peso inferiore ai 25Kg (o inferiore ai 20Kg, se iscritto al registro degli aeromobili militari). Viene fatta la distinzione tra un utilizzo “pianificato” o di “pronto intervento”.

  • Servizio pianificato preventivamente

Decollare ed atterrare dalla stessa località, rispettando il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla gestione delle aree di atterraggio. Questo documento riporta dettagli interessanti sulla scelta e struttura della zona di atterraggio, anche occasionali, negli art.7 e 8.

  • Servizio di pronto intervento

Possono decollare e atterrare da qualunque superficie o area ritenuta idonea dall’operatore

Ovviamente, in fase di volo, il traffico aereo “manned” (con pilota o persone a bordo) ha sempre la precedenza: è quindi responsabilità del Pilota dell’UAS evitare di interferire con il traffico aereo, portandosi ad una quota di sicurezza (sicuramente più bassa), quanto prima.

Il Pilota deve sempre ridurre i rischi verso altri aeromobili, persone, animali, ambiente e proprietà, sia in fase di volo, che di decollo e atterraggio.

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